Studio Arti Visive

Contratto di Collaborazione

Tecnologica e Multimediale

Le parti

STUDIO ARTI VISIVE

di Alberto Baldisserotto
con sede in Montecchio Maggiore (VI)
Via Tecchio, n. 92 C
in persona del titolare Alberto Baldisserotto
C.F. BLDLRT84D18F464F / P.I. 03740100247

(di seguito: “ARTI VISIVE”)

e

    Il/La Sottoscritto/a

    Residente a

    In Provincia di

    In Via

    CAP

    P.Iva o C.F.

    (di seguito: “COLLABORATORE”)

    Concordano quanto segue

    1. OGGETTO

    Il COLLABORATORE si obbliga a svolgere la seguente attività:

    Mansione

    2. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

    Il compenso del COLLABORATORE viene fissato forfettariamente in:

    Euro

    oltre iva se dovuta e sarà versato da Studio Arti Visive con Bonifico Bancario, entro un massimo di 90 giorni data fattura.

    3. DURATA

    Il presente accordo ha la seguente durata, con tacito rinnovo per uguale periodo in assenza di disdetta da inviarsi via a.r. o via PEC almeno 45 giorni prima di ciascuna scadenza:

    Tempo

    Il Contratto è regolato dalle Condizioni Generali presenti di seguito e sottoscritte dal COLLABORATORE tramite compilazione del Form.

    STUDIO ARTI VISIVE di Alberto Baldisserotto

    IL COLLABORATORE

    Montecchio Maggiore, Addì

    Email

    Condizioni Generali

    1 - Oggetto e obblighi.

    Il COLLABORATORE si impegna a realizzare l’attività di cui al “Contratto di collaborazione tecnologica e multimediale” (di seguito: “il Contratto”) sotto la propria responsabilità; potrà tuttavia avvalersi di collaboratori per attività specialistiche previa autorizzazione da parte di Studio Arti Visive. La violazione dei suddetti obblighi costituisce causa di risoluzione del Contratto ex art. 1456 cc, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore di Studio Arti Visive.

    Il COLLABORATORE si impegna ad eseguire l’attività di cui al Contratto a proprio completo rischio e onere, sopportandone tutte le spese relative ivi comprese quelle relative alle risorse umane e alle attrezzature necessarie.

    Il COLLABORATORE si impegna ad eseguire l’attività concordata senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti di Studio Arti Visive.

    Il COLLABORATORE si impegna a manlevare Studio Arti Visive da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente cagionati a terzi nel corso dell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto e in particolare a tenerlo indenne da qualsiasi pretesa, richiesta, costo o spesa conseguenti o comunque connessi all’esecuzione del Contratto.

    2. Recesso.

    In ogni caso e in qualunque momento ciascuna parte potrà recedere dal Contratto con un preavviso scritto tramite raccomandata a.r. o pec di almeno 30 giorni.

    3. Risoluzione.

    Costituisce causa di risoluzione del Contratto ex art. 1456 cc:

    - la sospensione o l’interruzione dell'attività di collaborazione da parte del COLLABORATORE non concordata o per periodi superiori a 15 giorni per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;

    - il ritardo o la mancata consegna dell'attività di cui al Contratto.

    4. Forza Maggiore.

    Le parti non potranno essere considerate responsabili per ritardi o mancata esecuzione di quanto stabilito dal Contratto, qualora ciò sia dipeso esclusivamente da eventi al di fuori della sfera di controllo di una delle parti, e la parte non adempiente abbia agito con il massimo impegno per prevenire i suddetti eventi e/o risolverne le conseguenze.

    5. Riservatezza e tutela know-how.

    Il COLLABORATORE si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell’esecuzione del Contratto, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualunque titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto.

    6. Foro competente.

    Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente all’interpretazione e all’esecuzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

    7. Modifiche del contratto.

    Tutte le modifiche al presente Contratto dovranno rivestire la forma scritta.

    STUDIO ARTI VISIVE di Alberto Baldisserotto

    IL COLLABORATORE

    Ai sensi dell'art. 1341 C.C. le Parti approvano specificamente le seguenti clausole:

    1. Obblighi del Collaboratore; 3. Risoluzione; 6. Foro competente

    STUDIO ARTI VISIVE di Alberto Baldisserotto

    IL COLLABORATORE

    Montecchio Maggiore, Addì

    Email